Art. 1 - L' Associazione fra gli Ornicoltori Vicentini è denominata "ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ORNICOLTORI VICENTINI" (A.P.O.V.). Aderisce con tutti i Soci alla Federazione Ornicoltori Italiani (F.O.I.). Art. 2 - L' Associazione ha sede nella località della Provincia di Vicenza deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci: è apolitica ed apartitica. Art. 3 - La durata dell'A.P.O.V. è illimitata.
SCOPI DELL' ASSOCIAZIONE
Art. 4 - L' Associazione non persegue fini speculativi, né di lucro. La sua attività principale consiste nel riunire gli Allevatori ed Amatori di uccelli incoraggiandone l'allevamento ed il miglioramento delle razze e delle varietà, nell'indire riunioni a carattere culturale e ricreativo per cementare i vincoli di amicizia e solidarietà fra i Soci e nell'organizzare Manifestazioni Ornitologiche. La stessa si propone di cooperare con altri Enti ed Associazioni per lo svolgimento di attiva opera di propaganda per la conservazione degli uccelli stanziali, specialmente quelli in via di estinzione, in particolare di quelli utili all'agricoltura, collaborando alle iniziative intese a difendere l’ambiente naturale. Si prefigge, inoltre, di propagandare l’amore e la conoscenza degli uccelli e del loro habitat e, per il tramite degli Allevatori suoi Iscritti, di diffondere i sistemi del loro corretto allevamento -sia a scopo ornamentale che espositivo - riproducendo anche soggetti altrimenti in via d'estinzione. Si interessa quindi della loro protezione e dei connessi problemi ecologici ed ambientali. L' Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle Statutarie, in quanto integrative delle stesse.
COMPOSIZIONE DELL’ ASSOCIAZIONE
Art. 5 - Il numero dei Soci è illimitato. Possono entrare a far parte dell'Associazione le seguenti categorie di Aderenti indipendentemente dal loro sesso, professione, attività e credo religioso e politico: a) SOCI ORDINARI - Soci Allevatori; - Soci Allievi Allevatori (di età compresa fra i 9 e i 16 anni); - Soci non Allevatori. b) SOCI ONORARI I Soci Onorari vengono proposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei Soci. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso del Socio. Chi intende aderire all’Associazione deve compilare l 'apposito modulo di iscrizione e contestualmente provvedere al versamento della quota Associativa, da rinnovare anno per anno. La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun Socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Art. 6 - L'adesione all'Associazione comporta, per l'Associato maggiore di età, il diritto di voto nell' Assemblea per l 'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione. Tutti i Soci hanno diritto a fruire dei servizi e delle iniziative predisposte dall'Associazione. Tutti i Soci hanno il dovere di collaborare fattivamente alla vita Sociale, accettando quindi gli incarichi e le Cariche Sociali che venissero loro proposte, salvo i casi di fondati impedimenti. Tutti i Soci devono osservare scrupolosamente le norme dello Statuto e dei Regolamenti.
DISCIPLINA
Art. 7 – Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte al Socio sono le seguenti: 1) La censura; 2) La sospensione; 3) L’espulsione. Le modalità di applicazione dei provvedimenti disciplinari o di ricorso avverso gli stessi sono stabilite, per quanto non contemplato dal presente Statuto, dalla normativa F.O.I. in materia e dai Regolamenti.
PATRIMONIO SOCIALE
Art. 8 - Il patrimonio sociale è costituito dalle contribuzioni e dai beni di qualsiasi natura ed a qualunque titolo pervenuti all'Associazione da parte dei Soci o di terzi. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate: 1) dalle quote di iscrizione annuale; 2) da ogni altro corrispettivo versato dai Soci o da terzi per il rimborso di servizi prestati. Il Consiglio Direttivo propone la quota annuale di iscrizione all'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua d'iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. I versamenti sono comunque a fondo perduto, non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso. Nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione. Il versamento non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI
Art. 9 - L'esercizio Sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è disposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Il bilancio preventivo dovrà essere sottoposto, assieme al consuntivo all’approvazione dell'Assemblea Generale. Copia dei bilanci dovrà essere inviata a tutti i Soci almeno quindici giorni prima dell'Assemblea medesima. Col bilancio consuntivo dovrà essere sottoposta all'approvazione dei Soci anche la situazione patrimoniale.
ORGANI SOCIALI
Art. 10 - Sono Organi dell'Associazione: a) L'Assemblea Generale dei Soci; b) Il Consiglio Direttivo; c) Il Collegio dei Revisori dei Conti; d) Il Collegio dei Probiviri. e) L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
ASSEMBLEA
Art. 11 - L'Assemblea è composta da tutti gli Aderenti all'Associazione ed è l'Organo sovrano dell'Associazione stessa. Essa ha il compito di indicare l'orientamento e gli indirizzi dell'attività Sociale. L' Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Le deliberazioni, adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti o dalle diverse qualificate maggioranze previste dallo Statuto e dal Regolamento, vincolano tutti i Soci. L' Assemblea: a) nomina il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea; b) nomina ogni tre anni il Collegio degli Scrutatori, elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri; c) sentite la Relazione Morale e Finanziaria, discute ed approva il bilancio consuntivo (che in precedenza è sottoposto a revisione e firma del Collegio dei Revisori dei Conti) ed il bilancio di previsione; d) delibera sulle modifiche al presente Statuto; e) provvede all'eventuale nomina dei Soci Onorari; f) decide l'ammontare della quota Sociale su proposta del Consiglio Direttivo; g) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. Art. 12 - Ogni Aderente all'Associazione ha diritto di parola in Assemblea e ha diritto a un solo voto, ai sensi dell'art. 2532, comma secondo c.c. Ogni Socio che partecipa all'Assemblea Ordinaria o Straordinaria può rappresentare, purché provvisto di delega scritta, un Socio: esso può pertanto disporre come massimo di due voti. La delega può essere conferita solamente ad altro Aderente all'Associazione che non sia Amministratore o Revisore dell’Associazione. Art. 13 - L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria viene convocata a mezzo di avviso postale semplice che dovrà pervenire ai Soci, iscritti nel Libro dei Soci ed in regola con il versamento della quota Sociale, con preavviso di quindici giorni e contenere il luogo, la data, l 'ora della riunione e l'ordine del giorno. L' Assemblea Generale in sessione straordinaria può venire convocata su richiesta del Presidente, del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci. Art. 14 - L'Assemblea tanto Ordinaria che Straordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare: a) in prima convocazione quando sia presente la metà più una dei Soci in regola con il versamento delle quote Sociali; b) in seconda convocazione, che avrà luogo non prima di un 'ora dopo quella fissata per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, salvo per lo scioglimento del1'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, nel qual caso sarà necessario il voto favorevole della maggioranza dei Soci. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 15 - Il Consiglio Direttivo è composto da nove Consiglieri che vengono eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono venire rieletti. Art. 16 - Le norme per la designazione dei Candidati e per l'elezione dei Componenti il Consiglio Direttivo sono fissate dal Regolamento. Tutti i Soci di cui all'art. 6 sono eleggibili. Art. 17 - La carica di Consigliere è incompatibile con quella di Componente il Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri. Art. 18 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte l'anno su richiesta del Presidente oppure su richiesta scritta di almeno tre Consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno cinque dei Membri del Consiglio Direttivo. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 19 - Il Consiglio Direttivo assume i poteri al momento della chiusura dell'assemblea che lo ha eletto. Esso deve: a) Eleggere nella sua prima riunione il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Coordinatore dei Gruppi Territoriali. b) Affidare ai diversi responsabili gli altri incarichi che si rendessero necessari. c) Dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria. d) Decidere sull'ammissione dei nuovi Soci. e) Prendere tutte quelle iniziative e decisioni necessarie al buon andamento dell'Associazione (manifestazioni ornitologiche, riunioni, variazioni ed aggiunte ai Regolamenti, ecc.) f) Provvedere, rispettando lo spirito e la lettera dello Statuto, alla stesura dei Regolamenti interni che disciplinano l'attività Sociale. g) Proporre all'Assemblea modifiche allo Statuto, l'ammontare dei Canoni Sociali e le decisioni riguardanti provvedimenti di natura straordinaria. h) Curare la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti. i) Attuare, se necessario, provvedimenti disciplinari. l) Dichiarare, ove lo ritenga necessario, decaduto dall'incarico, in seguito a tre assenze alle riunioni del Consiglio Direttivo per motivi non ritenuti validi, uno o più Consiglieri. m) Nominare i sostituti dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti o per qualunque altro motivo non facenti più parte del Consiglio Direttivo, scegliendo fra i primi Candidati non eletti. n) Convocare una nuova Assemblea Generale per il rinnovo delle Cariche, qualora risultassero decaduti o dimissionari, contemporaneamente, quattro dei Consiglieri Eletti. o) Compilare i bilanci (consuntivo e preventivo). p) Preparare la relazione dell'attività svolta ed il programma di quella da svolgere.
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE
Art. 20 - Il Presidente rappresenta legalmente l 'Associazione in giudizio e di fronte a terzi, autentica tutti i documenti dell' Associazione e sovrintende all'amministrazione della stessa. In caso di impedimento o di assenza è sostituito dal Vice Presidente ed in mancanza di questi da altro Membro del Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne cura l 'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia i l buon andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.
ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO
Art. 21 - Il Segretario provvede al disbrigo della corrispondenza d'ufficio, compila e tiene aggiornato i l libro dei Soci, il registro distribuzione anelli, provvede alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese effettuate su autorizzazione del Presidente o di chi per esso, alla compilazione dei bilanci e della situazione patrimoniale. È responsabile della cassa di cui depositerà l'eccedenza su di un conto a risparmio presso l'Istituto di Credito designato dal Consiglio Direttivo.
COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 22 - Il Collegio dei Revisori dei Conti, cui è demandato di vigilare sulla corretta amministrazione della A.P.O.V., è composto da tre Membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono venire rieletti. Il Collegio nella sua prima riunione elegge il Presidente del Collegio. Il Presidente ha diritto di partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo, con funzioni consultive. Art. 23 -Le norme per la designazione dei Candidati e per l'elezione dei Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti sono fissate dal regolamento. Art. 24 - I Revisori dei Conti non possono ricoprire altre cariche nell'ambito dell'Associazione.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 25 - Il Collegio dei Probiviri, cui è demandato di pronunciarsi sulle controversie sorte fra gli Associati e fra gli Associati ed il Consiglio Direttivo, è composto di tre Membri scelti al di fuori dell'Associazione, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
AVANZI DI GESTIONE
Art. 26 - All' Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte per legge. L' Associazione ha l 'obbligo di impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività Associative o di quelle ad esse direttamente connesse.
SCIOGLIMENTO
Art. 27 - In caso di Suo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l 'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 28 -Tutte le Cariche Elettive sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento del mandato. Art. 29 - Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge.